Art.102 Persone che possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico Ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.
Art.103 Atto di opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
Art. 115 Sposarsi all'estero
Il cittadino italiano intenzionato a contrarre matrimonio all'estero (non c'è differenza se con uno straniero o con un italiano) è soggetto alle disposizioni della legge italiana che regolano la capacità delle persone di contrarre matrimonio(art. 84).
L'articolo 115 del Codice civile tuttavia dev'essere letto unitamente all'articolo 27 della Legge 218/95 (la capacità di contrarre matrimonio è regolata dalla legge nazionale di ciascun nubendo) e all'articolo 16, 1°comma, della medesima legge, secondo cui la legge straniera non si applica se è contraria all'ordine pubblico italiano.
Per matrimonio contratto all'estero, sia civile sia religioso, si deve tener conto della legge del luogo in cui è avvenuta la celebrazione o quella dello Stato di appartenenza di uno dei due sposi; se una di queste considera valido il matrimonio celebrato con formula prescelta, questo sarà ritenuto valido anche in Italia (art. 115, 2°comma c.c. e art. 28 Legge 218/95). |