Naturalmente anche in questa come nelle altre organizzazioni criminali chi non rispetta le
regole e le norme di comportameto viene punito. E contrariamente al nostro sistema
sanzionatorio dove la pena ha la funzione di emenda, in quello della "ndrangheta" essa è
intesa solo ed esclusivamente come vendetta nei confronti di colui che ha "sgarrato". E'
ovvio che la pena anche se con funzione vendicativa, si prefigge nel contempo fini di
prevenzione generale ovvero lo scopo preciso di scoraggiare quanti vogliano disubbidire
ai capi o comunque non rispettare le regole.
Il potere punitivo è devoluto alle "ndrine"che lo esercitano attraverso i loro organi
giudicanti che sono denominati (sic!) tribunali composti da un associato anziano che lo
presiede e da altri due più giovani che lo affiancano. Vi è poi il "giudice" dell'esecuzione
che fa parte del tribunale e che si serve di un puntaiolo che è il materiale esecutore della
pena.
Le pene più miti, comminate per le mancanze più lievi, consistono nelle coltellate alla
schiena che vengono inferte dal puntaiolo al condannato. Quest'ultimo durante
l'esecuzione deve stare in posizione eretta e alla presenza di tutti gli associati disponibili,
in modo da fungere da esempio. Le ferite non debbono essere letali, in quanto hanno la
funzione di punire il colpevole in maniera blanda.
Seguono poi le violazioni più gravi che invece vengono punite con la pena capitale. Esse
si individuano nella "diffidenza" che consiste nel non riporre fiducia verso i capi o gli altri
associati; nell'"abbandono" che significa l'allontanamento dalle riunioni per dissenso su
quanto deciso e nella conseguente assenza alla successive cene; nella "carognità" che
vuol dire macchiarsi di un tradimento così grave da far sì che il colpevole sia assimilabile
a una carogna; nella "connivenza con gli sbirri" che consiste nel collaborare con la
magistratura o con le forze di polizia.
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